Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for dangerous driving due to lack of novelty in arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Polit Nina Daria inadmissible. The appellant argued violations of procedural and substantive criminal law regarding sentencing and potential exclusion from punishment, but these claims were deemed repetitive of arguments already rejected by the Court of Appeal. The court ruled that the lower court adequately evaluated the specific circumstances of the dangerous driving incident and the appellant's conduct, rendering the new arguments merely reiterative.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: Reiterative grounds of complaint previously rejected by the court of appeal constitute inadmissibility under the principle of ne bis in idem regarding the same legal issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLIT NINA DARIA nato il 29/12/1976 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
RITENUTO IN FATTO
ED IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 18 novembre 2022 la Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale aveva ritenuto Polit Nina Daria responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e, concesse le circostanze attenuanti generiche, la aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 1800,00 di ammenda (fatto accertato in Giardini Naxos il 19.12.2019).
2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi di ricorso. Con il primo deduce la violazione dell'art. 606 lett.
b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 131 bis cod.pen. per violazione di legge e vizio motivatorio. Con il secondo deduce la violazione dell'art. 606 lett.
b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 132 e 133 cod.pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e per insufficienza della motivazione.
3. Parte ricorrente ha depositato altresì memoria difensiva.
4. Il ricorso é inammissibile. Ed invero entrambe le censure sono reiterative di analoghe doglianze svolte in appello che la Corte di merito ha adeguatamente valutato con congrua motivazione. Ed invero quanto alla mancata pronuncia ex art. 131 bis cod.pen. va premesso che in base all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità in parola, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. (Sez.
U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266590). Nella specie la sentenza impugnata ha ritenuto che nonostante la condotta dell'imputata non possa ritenersi abituale, la stessa tuttavia é stata fonte di un potenziale pericolo di non lieve entità per la circolazione stradale e quindi per la pubblica incolumità. Quanto al secondo motivo, la sentenza impugnata ha motivato lo scostamento della pena dal minimo edittale in ragione della gravità del pericolo e del contegno tenuto dall'imputata dopo l'intervento dei Carabinieri. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare equo stabilire nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso