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Ordinanza — n. 6945/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of significant sentencing deviation requiring reinforced motivation under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6945/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal failed to provide sufficient reasoning for the reduced sentence under Article 133 of the Criminal Code. The court ruled that since the imposed penalty did not significantly deviate from the statutory minimum, a reinforced motivation was not required, rendering the complaint without merit.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.; Art. 133 c.p.: When a sentence is imposed below the average but not significantly below the statutory minimum, a reinforced motivation is not required, and the court may rely on the general criterion of adequacy which implicitly covers the elements of Article 133.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reinforced motivation requirement sentencing deviation threshold criminal procedure code adequacy of penalty corrispondenza con il difensore prove acquisite tramite sorveglianza inutilizzabilità delle prove illecite

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.
Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett.
Art. 133 c.p.
in relazione all'art. 133 cod.pen.
art. 133 cod.pen
in relazione all'art. 133 cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
(Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv.
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv.
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri
265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv.
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore
256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro
256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSO CARMELO nato a PALERMO il 27/08/1984 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 30 novembre 2022 la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza con cui il Gip del Tribunale di Trapani, all'esito di rito abbreviato, aveva ritenuto Caruso Carmelo responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Trapani il 19.5.2021 e lo aveva condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 6000,00 di multa, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.p.r. n. 309 del 1990 ed ha ridotto la pena inflitta ad anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 4000,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett.

e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 133 cod.pen. per non avere la Corte di merito dato contezza del percorso logico argomentativo seguito per la commisurazione della pena e dolendosi della mancata irrogazione di una pena più mite.

3. Il ricorso é manifestamente infondato. La Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali della vicenda che sorreggono la scelta sanzionatoria. D'altronde l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;

Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare equo stabilire nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom