Cassation appeal dismissed as repetitive of rejected appellate complaint regarding unitary programming requirement for crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Nicosia's cassation appeal inadmissible, ruling it a repetitive complaint previously rejected by the Court of Appeal. Nicosia argued that the charged crimes required a unitary programming of conduct to constitute the offense, but the lower court correctly found this assumption unfounded. Consequently, the appeal was dismissed, and Nicosia was ordered to pay procedural costs and a fine for the dilatory nature of the request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it reiterates a complaint already rejected in the appellate judgment without presenting new grounds or arguments.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOSIA GIUSEPPE nato a CORLEONE il 11/08/1970 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
RITENUTO IN FATTO
ED IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 12 ottobre 2022 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Termini Imerese aveva ritenuto Nicosia Giuseppe responsabile dei reati di cui all'art. 116, commi 15 e 17, C.d.S. commessi in data 17.10.2017 e 18.4.2018 e riconosciuta la continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi tre di arresto.
2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con cui deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale assumendo che la fattispecie di reato contestata richiede che le violazioni debbano essere ricondotte ad una programmazione unitaria.
3. Il ricorso é inammissibile. Ed invero la censura é reiterativa di analoga doglianza svolta in appello che la Corte di merito ha adeguatamente rigettato ritenendo correttamente destituito di fondamento l'assunto secondo cui ai fini dell'integrazione del fatto tipico di reato sussisterebbe un ulteriore requisito costituito dalla programmazione delle due condotte. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare equo stabilire nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso7 in Roma, il 1