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Ordinanza — n. 6940/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claim regarding sentencing motivation under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6940/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Farhane Alì inadmissible, rejecting his claim that the appellate court's sentencing motivation was lacking or illogical. The appellant argued that the sentence violated Article 606 of the Criminal Procedure Code, but the court found this allegation manifestly unfounded because the imposed penalty only slightly deviated from the statutory minimum. Consequently, the court ruled that a strengthened motivation requirement applies only to significant deviations, not minor ones, and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The requirement for strengthened sentencing motivation applies only when the penalty significantly deviates from the statutory minimum; minor deviations suffice with a reference to the adequacy criterion.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing motivation requirement statutory minimum deviation strengthened motivation obligation criminal procedure code art 606 determinazione dell'età diritto musulmano alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in un solo motivo con cui si deduce la mancanza e/o la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine all'entità della pena irrogata ex art. 606 comma 1, lett.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
(Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv.
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv.
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri
265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv.
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore
256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro
256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARHANE ALI nato il 06/01/1991 avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 19.12.2022 la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Alessandria, all'esito di rito abbreviato, aveva ritenuto Farhane Alì colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv, 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 e lo aveva condannato alla pena di Mesi sei di reclusione ed Euro 800,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in un solo motivo con cui si deduce la mancanza e/o la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine all'entità della pena irrogata ex art. 606 comma 1, lett.

e) cod.proc.pen.

3. Il ricorso é inammissibile. Ed invero il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione è manifestamente infondato, giacché la Corte di appello ha spiegato che è stata irrogata una pena che si é leggermente scostata dal minimo edittale avuto riguardo alla personalità dell'imputato ed alle modalità del fatto. D'altronde l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;

Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare equo stabilire nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,