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Ordinanza — n. 6939/2024 — snpen Generato dall'IA

Personal appeal to Cassation dismissed as inadmissible due to mandatory defense representation requirement post-2017 law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6939/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, a convicted defendant, attempted to file the petition personally. The law enacted in 2017 mandates that all appeals to the Cassation must be signed by a qualified defense attorney, excluding personal representation. The court rejected the constitutional challenge, affirming that requiring legal representation does not infringe upon the right to defense.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: The requirement for defense representation in Cassation appeals excludes personal filing by the accused, as this measure does not limit defensive faculties but ensures professional quality.

Parole chiave

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personal appeal inadmissibility defense representation requirement Cassation procedural rules constitutional challenge rejection mandatory attorney signature dichiarazioni inverosimili confessione testimonianze contraddittorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
El Habchaoui Yassine ricorre personalmente per cassazione avverso tale sentenza, deducendo il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod.
Art. 111, comma 7, Cost.
Art. 117, comma 1, Cost.
Art. 24, Cost.
Art. 6 CEDU
El Habchaoui Yassine ricorre personalmente per cassazione avverso tale sentenza, deducendo il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod.
art. 613 cod. proc. pen
Con la medesima decisione sopra riportata, le Sezioni Unite hanno altresì dichiarato la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HABCHAOUI YASSINE nato il 25/03/1986 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOkdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del locale Tribunale con cui El Habchaoui Yassine era stato condannato alla pena di mesi due di reclusione ed euro mille di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, connma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309. El Habchaoui Yassine ricorre personalmente per cassazione avverso tale sentenza, deducendo il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 111, connma 7, e 117, comma 1, Cost..

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'interessato e, pertanto, da soggetto non legittimato. Il provvedimento impugnato e il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per Cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;

Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Con la medesima decisione sopra riportata, le Sezioni Unite hanno altresì dichiarato la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011; in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in Cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).

3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in