Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of reasoning regarding breathalyzer refusal rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims against the lower court's judgment. The appellant argued that the appellate court failed to provide sufficient reasoning regarding the right to legal counsel during a breathalyzer refusal and the calibration of the device. The court ruled that these grievances were already adequately addressed and dismissed by the first-instance judge, noting that the duty to inform about legal counsel does not apply when the suspect refuses the test.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 lett. e) cod. proc. pen.; Art. 125 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 11 comma 6 Cost.: The duty to inform the suspect of the right to legal counsel for the administration of a breathalyzer test does not arise in cases of refusal, as the presence of counsel is only functional to guarantee respect for rights when the act is repeatable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSCO ANDREA nato a GORIZIA il 04/01/1963 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
RITENUTO IN FATTO
ED IN DIRITTO 1. Con sentenza del 24.10.2022 la Corte d'appello di Trieste ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Udine in data 20 gennaio 2021 ha ritenuto Bosco Andrea colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 (accertato in Cervignano del Friuli il 23 marzo 2018) e concesse le attenuanti generiche , lo ha condannato alla pena di mesi otto di arresto ed Euro 1500,00 di ammenda con la sospensione della patente di guida per anni uno ed il beneficio della pena sospesa.
2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in sei motivi di ricorso. Con il primo deduce la violazione dell'art. 606 lett.
e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 125, comma 3, cod.proc.pen. ed all'art. 11 , comma 6 Cost. per mancanza assoluta di motivazione essendosi limitata la Corte d'appello a richiamare per relationem la sentenza di primo grado omettendo di affrontare e rispondere ai singoli motivi di appello. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett.
e) cod.proc.pen. per illogicità della motivazione, avendo la Corte d'appello, ancorché per relationenn, ritenuta raggiunta la prova dell'avvertimento rivolto all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore in totale contrasto con quanto risulta dal verbale di accertamenti urgenti e dalle deposizioni degli agenti di polizia. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett.
b) cod.proc.pen. per erronea applicazione degli artt. 354, 356 cod.proc.pen. in relazione all'art. 114 disp. att. In quanto la Corte del gravame non avrebbe ritenuto doveroso l'avvertimento all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore, nel caso in cui l'indagato stesso venga a rifiutarsi di sottoporsi all'accertamento dell'acoltest. Con il quarto motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 606 lett.
b) cod.proc.pen. per erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 186, comma 7, in relazione all'art. 49 cod.pen. comma 2, laddove la Corte d'appello ritiene ininfluente ai fini della rilevanza penale del rifiuto di sottoporsi all'esame dell'acoltest la mancata prova del funzionamento e della calibratura dell'apparecchiatura. Con il quinto motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett.
e) cod.proc.pen. per illogicità della motivazione per aver la Corte d'appello ritenuto erroneamente tempestiva la richiesta rivolta dalla polizia giudiziaria all'indagato di sottoporsi all'esame dell'alcoltest in assenza di una precisa conoscenza dell'orario in cui il Bosco sarebbe stato rinvenuto alla guida del veicolo. Con il sesto motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett.
b) cod.proc.pen. in relazione all'inosservanza dell'art. 49 cod.pen. in quanto il rifiuto dell'indagato di sottoporsi all'acoltest sarebbe stato manifestato di fronte ad una illegittima richiesta da parte degli agenti accertatori.
3. Il ricorso é inammissibile. Le censure proposte sono riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, considerato che la Corte territoriale aveva dato atto che le censure svolte nel gravame, e vertenti sostanzialmente sul mancato avviso dato all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore e sulla mancata prova del funzionamento e della calibratura dell'alcoltest, erano già state risolte nel senso della loro infondatezza del giudice di primo grado.
La Corte territoriale ha peraltro fatto buon governo del principio secondo cui l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'"alcoltest" non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini (Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021, Rv. 281745) reputando altresì inconferente, in quanto estraneo al thema probandum, il motivo relativo al mancato funzionamento dell'apparecchio per l'alcoltest.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare equo stabilire nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de