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Ordinanza — n. 6936/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as withdrawn by the detained client's defense counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6936/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the defense counsel confirmed the client's withdrawal of the request on December 1, 2023. Although the client had previously indicated a desire to withdraw via a prison declaration, the court relied on the formal confirmation made by the appointed defender. Consequently, the appeal was rejected under Article 591(1)(d) of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; A criminal appeal is inadmissible if the appellant or their defender formally renounces the request, rendering the procedural act void.

Parole chiave

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criminal appeal withdrawal defense counsel confirmation prison declaration inadmissible appeal procedural costs ritiro della querela penale revoca dell'opposizione abbandono definitivo del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALIMENTI FERNANDO nato a ROMA il 02/07/1973 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO Rilevato che Alimenti Fernando, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma in data 8.11.2022; Rilevato che in data 1 dicembre 2023 il difensore del ricorrente ha confermato la volontà di rinunciare al ricorso già manifestata dal proprio assistito mediante dichiarazione formulata presso la matricola del carcere in cui è detenuto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14.12.2023