Cassation court dismisses appeal against plea bargain sentence for lack of reasoning regarding sentencing criteria.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Veshi Elton inadmissible, rejecting his claim that the trial court failed to explain its sentencing rationale. The defendant argued the judgment lacked motivation under Article 606 of the Code of Criminal Procedure, asserting this rendered the penalty illegal. The court ruled that appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds, excluding defects in the reasoning behind the chosen sanction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 606 lett. e), cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds, excluding defects in the reasoning adopted for the sanction.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VESHI ELTON nato il 20/02/1980 avverso la sentenza del 23/02/2023 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti;-1, udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
RITENUTO IN FATTO
ED IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 23.2.2023 il Tribunale di Roma ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Veshi Elton in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (fatto commesso in Roma il 25 gennaio 2023).
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il proprio difensore, deducendo la nullità della sentenza per mancanza di motivazione ex art. 606 lett.
e) cod.proc.pen. con conseguente illegalità della pena ex art. 448 cod.proc.pen. In particolare assume che il Tribunale ha omesso di dare conto dei criteri adottati per determinare il trattamento sanzionatorio.
3. Il ricorso é inammissibile. In base all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della citata legge n. 103 del 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato. Il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14.