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Ordinanza — n. 6933/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for manifest lack of foundation regarding drug trafficking sentencing and procedural technique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6933/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal manifestly unfounded, upholding the lower court's conviction for drug trafficking. The appellant argued the appellate court failed to recognize a specific legal hypothesis and improperly used the relationem technique without sufficient argumentation. The court rejected these claims, noting the first instance judge thoroughly established habitual relationships between dealers and buyers, rendering the appeal's generic criticism of the reasoning technique invalid.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990; Art. 604 c.p.p.: The appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, particularly when the lower court's reasoning adequately establishes habitual drug trafficking relationships and the appellant's criticism of the relationem technique is generic and lacks specific comparison with established case law.

Parole chiave

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drug trafficking sentencing relationem technique manifestly unfounded appeal habitual dealers procedural inadmissibility responsabilità civile del notaio responsabilità penale gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990
La Corte di merito ha invero escluso la sussistenza nel caso di specie dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990 facendo rinvio alle considerazioni svolte dal giudice di primo grado (segnatamente alle pgg.
Art. 604 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Rv. 216664
Sez. 5, n. 24460 del 08/02/2019, Rv. 276770
216664; Sez. 5, n. 24460 del 08/02/2019, Rv. 276770) e senza confrontarsi con l'autonomo ed ampio apparato argomentativo di cui, invece, la sentenza medesima è indiscutibilmente dotata.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NATRELLA FERDINANDO nato a ALTAMURA il 16/06/1983 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del Gip del locale Tribunale del 23 novembre 2021, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui Natrella Ferdinando era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro quattordicimila di multa in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv e 73, commi 1 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (detenzione con finalità di cessione a terzi sostanza stupefacente del tipo cocaina ed altra sostanza che cedeva in più occasioni).

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo un motivo di impugnazione con cui deduce l'inesistenza e/o la manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma 5. 3.11 ricorso é manifestamente infondato. La Corte di merito ha invero escluso la sussistenza nel caso di specie dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990 facendo rinvio alle considerazioni svolte dal giudice di primo grado (segnatamente alle pgg. 39 e 40) che con motivazione analitica ha posto in rilievo l'esistenza di un rapporto abituale tra spacciatori ed acquirenti che a sua volta denota la consistente disponibilità di sostanza stupefacente.

Peraltro il motivo che censura la motivazione apparente della sentenza impugnata in quanto sviluppata con la tecnica per relationem, è generico, perché stigmatizza l'uso della tecnica predetta senza specificare in che termini la Corte di appello l'avrebbe utilizzata in maniera esorbitante dai limiti in cui ciò è considerato legittimo dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Rv. 216664; Sez. 5, n. 24460 del 08/02/2019, Rv. 276770) e senza confrontarsi con l'autonomo ed ampio apparato argomentativo di cui, invece, la sentenza medesima è indiscutibilmente dotata.

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare equo stabilire nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom