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Ordinanza — n. 6930/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for repeating merits already decided with correct legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6930/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Roshi Behar inadmissible because the raised grounds merely repeated arguments already thoroughly examined and rejected by the lower court. The appellant argued against the conviction for aggravated injury and recidivism, but the appellate court had already addressed these points with legally sound reasoning regarding the teleological link between injuries and resistance. Consequently, the court ruled that the merits were not subject to review at this stage, citing the specific provisions of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible if they merely reproduce grounds already examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments, rendering the merits judgment non-censurable.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetition of merits arguments Code of Criminal Procedure non-censurable judgment legal reasoning review peggioramento di uno stato anteriore motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
4, quarto capoverso), (4,) mancato riconoscimento delle generiche ( pagina 5, dal terzo capoverso) e t conferma della ritenuta sussistenza degli estremi propri della recidiva contestata ( pagina 4, ultimo capoverso) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
4, quarto capoverso), (4,) mancato riconoscimento delle generiche ( pagina 5, dal terzo capoverso) e t conferma della ritenuta sussistenza degli estremi propri della recidiva contestata ( pagina 4, ultimo capoverso) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSHI BEHAR (ALIAS SHOTI BEHAR) nato il 24/06/1991 avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Roshi Behar avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche( così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante inerente al nesso teleologico tra le lesioni e la resistenza ( si veda pag. 4, quarto capoverso), (4,) mancato riconoscimento delle generiche ( pagina 5, dal terzo capoverso) e t conferma della ritenuta sussistenza degli estremi propri della recidiva contestata ( pagina 4, ultimo capoverso) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 novembre 2023.