Criminal appeal dismissed for inadmissibility as merits issues on sentencing and recidivism are not admissible in cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Lakhal Wahid inadmissible because the raised issues concern the determination of punitive treatment and recidivism, which are not admissible in a legality proceeding. The lower court's decision was upheld as it was based on sufficient and non-illogical reasoning that adequately examined the defense arguments regarding generic recidivism. Consequently, the judgment was not censurable at this stage, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Issues concerning the determination of punitive treatment, the recognition of recidivism, and the denial of generic recidivism are not admissible in a legality proceeding if the lower court's decision is supported by sufficient and non-illogical reasoning and adequately examines the defense arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAKHAL WAHID nato il 06/01/1981 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Lakhal Wahid avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, al riconoscimento della recidiva e alla negazione delle generiche quando, di contro/ la sentenza impugnata, senza incorrere in violazioni di legge, risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede • / rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 novembre 2023.