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Ordinanza — n. 6927/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as arguments were already fully examined and rejected by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6927/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Busuioc Richard Constantin inadmissible. The lower court had already thoroughly examined the defendant's arguments regarding the suspension of conditional sentence and rejected them with legally sound reasoning. Consequently, the appellate court found no grounds for re-examination, ruling that the contested points were not suitable for review at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible when the contested points were already fully examined and rejected by the lower courts with legally correct arguments, rendering the appeal's arguments generic and unmeritorious.

Parole chiave

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inadmissible appeal conditional sentence suspension re-examination of facts legal correctness of arguments procedural inadmissibility sospensione condizionale della pena prognosi sfavorevole riesame della rendita AI

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUSUIOC RICHARD CONSTANTIN (CUI: 02R5TUO) nato il 25/09/1985 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ( letto il ricorso proposto nell'interesse di Busuioc Richard Costantin avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili dì censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche, così da rendere il relativo giudizio di non meritevolezza delle generiche nonché quello prognostico inerente alla sospensione condizionale non sindacabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 novembre 2023.