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Ordinanza — n. 6926/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6926/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6926/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLETANO PAOLO nato a NAPOLI il 28/10/1976 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Paolo Napoletano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato atteso che, come evidenziato dalla sentenza, il ricorrente, oltre allei accertata abitualità ostativa ( tra le altre, annovera anche due condanne per evasione da sommare a quella oggettOdella regiudicanda), è stato ritenuto dalla decisione di primo grado recidivo reiterato ex art 99, comma 4, cp il che, coerentemente, rende il fatt-olTdr-grUdizio sintomatico di una maggiore riprovevolezza coerentemente ritenuta incompatibile con la rivendicata applicazione dell'art 131 bis cp; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6926/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 novembre 2023.

Parole chiave

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precedenti penali rilevanti pericolo di reiterazione criminalità persistente riabilitazione punibilità allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLETANO PAOLO nato a NAPOLI il 28/10/1976 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Paolo Napoletano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato atteso che, come evidenziato dalla sentenza, il ricorrente, oltre allei accertata abitualità ostativa ( tra le altre, annovera anche due condanne per evasione da sommare a quella oggettOdella regiudicanda), è stato ritenuto dalla decisione di primo grado recidivo reiterato ex art 99, comma 4, cp il che, coerentemente, rende il fatt-olTdr-grUdizio sintomatico di una maggiore riprovevolezza coerentemente ritenuta incompatibile con la rivendicata applicazione dell'art 131 bis cp; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 novembre 2023.