Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic and abstract grounds lacking specific legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds raised were too generic and abstract to constitute valid legal arguments in a final review. The appellant challenged the conviction for two crimes, but the court found these points had already been thoroughly examined and rejected by the lower courts with correct legal reasoning. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal in cassation is inadmissible if the grounds are marked by generality and lack of specificity, merely repeating profiles of criticism already adequately examined and rejected by the judges of the merits with legally correct and coherent arguments.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONITTO GIUSEPPE nato a CATANIA il 27/01/1994 avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Mone avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; O ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, in termini di marcata genericità e aspecificità estrinseca i replicano profili di censura diretti a contrastare il concorso del ricorrente nei due delitti ( la resistenza ex art 337 e la detenzione illecita ex art 73 Tus) in contestazione giàadeguatamente / vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 novembre 2023.