Criminal appeal dismissed as inadmissible because recidivism grounds were refuted by appellate court's detailed reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Umberto D'Arpa inadmissible, ruling that the recidivism argument was explicitly refuted by the Appellate Court's detailed reasoning. While other arguments regarding sentencing and generic liability were raised, they were deemed covered by the progressive res judicata formed on the recidivism issue or were too generic to be admissible. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 627 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds relied upon are refuted by the reasoning of the court of appeal, which has adequately addressed the defects of motivation found by the cassation court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ARPA UMBERTO nato a PALERMO il 12/02/1967 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Umberto D'Arpa avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto quello inerente alla recidiva risulta smentito dalla motivazione adottata dalla Corte di appello che, quale giudice del rinvio, con argomentazione puntuale e lineare, ha colmato, in coerenza ai tratti costitutivi dell'istituto, il vizio di motivazione in origine riscontrato da questa Corte di legittimità con la sentenza rescindente mentregli altri motivi riguardano temi ( nella congerie di considerazioni spese con il secondo motivo si rinvengono cenni alla misura della pena e al riconoscimento delle generiche ma anche al giudizio di responsabilità) coperti dal giudicato progressivo formatosi in esito alla detta sentenza di legittimità e comunque estranei al devoluto conseguente al giudice del rinvio, perché legati a punti della decisione collegati ma autonomi rispetto all'unico momento di giudizio rimesso alla Corte territoriale ex art 627 cpp, temi che dunque /non potevano ritenersi non trattati dalla citata sentenza di annullamento perché assorbiti nella valutazione resa sulla recidiva e che peraltro, nel gravame di merito (a firma dell'avvocato Sieli) non risultavano devoluti ( il mancato riconoscimento delle generiche) o lo risultavano in termini di evidente inammissibilità per la genericità del relativo assunto; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 novembre 2023