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Ordinanza — n. 6923/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding the appeal's inadmissibility due to irrelevant evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6923/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of the criticism challenging the lower court's finding of inadmissibility. The appellant argued against the specific nature of the appeal, but the court noted the appeal's content was entirely unrelated to the first-instance evaluation of the penalty. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the criticism directly challenging a finding of inadmissibility is manifestly unfounded because the appeal's tenor is clearly unrelated to an effective and precise critical comparison with the first-instance evaluations.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of specificity manifest unfoundedness procedural costs Cassation appeal gravità della pena riesame dell'entità pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BENEDETTO GIOVANNI PASQUALINO nato a CATANIA il 18/11/1996 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Pasqualino Di Benedetto avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile attesa la manifesta infondatezza della censura diretta a contrastare la ritenuta inammissibilità per aspecificità dell'appello in punto di pena, considerato il tenore del gravame di merito, all'evidenza estraneo ad un effettivo e puntuale confronto critico con le valutazioni rese in primo grado nel determinare il trattamento irrogato, come del resto confermato dal riferimento ivi reso ad elementi di giudizio del tutto eccentrici, aspetto puntualmente stigmatizzato dalla decisione gravata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 novembre 2023.