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Ordinanza — n. 6922/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic grounds lack legal basis for liability and recidiva evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6922/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the grounds raised were not permitted in a legality proceeding. The appellant contested the court's findings on liability and recidiva, but the court found the arguments too generic and contradicted by the clear evidence presented. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals in legality proceedings must be based on specific legal grounds; generic or vague arguments regarding factual evaluations or liability do not constitute admissible grounds for cassation.

Parole chiave

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legality proceeding inadmissible appeal generic grounds recidiva evaluation procedural costs Corte di Cassazione criminal appeal inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIPOLONE FRANCESCO nato a CATANIA il 14/04/1959 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Tripolone avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto con il primo motivo si contesta in termini di evidente genericità la motivazione sottesa al giudizio di responsabilità che la lettura della decisione impugnata smentisce apertamente, risultando puntualmente delineati i profili costitutivi della evasione contestata alla luce dell'evidenza delle emergenze probatorie all'uopo valorizzate; con il secondo e il terzo motivo si contestano le valutazioni spese in relazione al riconoscimento della recidiva e alla manacata applicazione delle generiche/malgrado anche in ti parte qua a sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul puntof così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede • rilevato che all'inammissi/bilita del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 novembre 2023.