Cassation appeal dismissed as inadmissible due to repetitive arguments already rejected by lower courts on correct legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the arguments raised were merely repetitive of those already thoroughly examined and rejected by the appellate court. The appellant challenged the non-applicability of the non-punishability provision under Article 131 bis of the Penal Code, relying on the intensity of intent, but the lower court had already addressed these points with legally sound reasoning. Consequently, the court ruled that the judgment was not subject to revision in this instance, dismissing the appeal and ordering the appellant to bear the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the courts of merit with legally correct and pertinent reasons, rendering the judgment non-censurable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TEDESCHI MARINO IVANO SALVATORE nato a CATANIA il 30/01/1986 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; — 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Tedeschi Marino Ivano Salvatore avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivlidi profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede in relazione alla ritenuta non applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cp ( facendo leva sulla ritenuta intensità del dolo) e ésdelle generiche ( alla luce dell'assorbente riferimento ai precedenti del ricorrente); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 novembre 2023.