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Ordinanza — n. 6917/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded grounds and lack of reviewable errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6917/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant challenged a first-instance acquittal regarding a May 2021 property transfer, arguing the statutory limit in Article 443(3) of the Criminal Procedure Code was incongruous and that the lower court failed to recognize a specific mitigating circumstance under Article 62(4) of the Penal Code. The court rejected these claims because the first instance judgment was already subject to appeal, the cited legal arguments were already adequately examined and dismissed by the trial judges, and the factual assessment remained consistent with the evidence presented.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 443 comma 3 cpp; Art. 62 n. 4 cp: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or if the first-instance judgment is not reviewable for the specific legal errors alleged, particularly when the matter was already subject to appeal or the lower court's reasoning is logically sound and evidence-based.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded grounds property transfer acquittal statutory limit incongruity mitigating circumstance denial recidivism contestation Court of Cassation review dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 443 comma 3 cpp
Art. 62 n. 4 cp
Art. 616 cod. proc. pen.
4 cp, alla riscontrata sussistenza degli estremi della recidita(112 contestata ' f rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
4 cp, alla riscontrata sussistenza degli estremi della recidita(112 contestata ' f rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELESTINO COSIMO DAMIANO nato a MARINA DI GIOIOSA IONICA il 23/09/1966 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ' / letto il ricorso proposto nell'interesse di Cosimo Damiano Celestino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo motivo è manifestamente infondato, attesa, per un verso, l'evidente ammissibilità dell'appello ci;)Pubblico Ministero, diretto (per l'unica parte rimasta di interesse alla luce della reiezione degli ulteriori motivi di gravame) al ribaltamento della assoluzione resa in primo grado in sede di abbreviato quanto alla cessione del 30 maggio 2021 ( considerata la manifesta inconferenza del rivendicato limite di cui all'art. 443 comma 3 cpp) e per altro verso l'assenza di vizi prospettabili in direzione della diversa valutazione resa, con riguardo a detta imputazione, rispetto al portato delle emergenze probatorie a sostegno del ritenuto giudizio di responsabilità, frutto di una puntuale e lineare disamina delle fonti acquisite all'esito di un compiuto confronto con la sentenza di primo grado; il secondo motivo replica profili di censura tutti già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in / questa sede in relazione alla misura della pena adottata, al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cp, alla riscontrata sussistenza degli estremi della recidita(112 contestata ' f rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 novembre