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Ordinanza — n. 6916/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to new penalty arguments and unsupported factual reconstructions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6916/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Falihy Fatima inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The court rejected arguments regarding alternative fact reconstructions and the legality of detention because they lacked specific evidence of trial errors. Furthermore, complaints about the sentence were dismissed as they were raised for the first time at the cassation level, violating procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on errors of law or procedure; arguments introducing new facts or challenging the sentencing magnitude for the first time at this stage are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal new arguments at cassation procedural violation sentencing review limits factual reconstruction errors eccezione di illegalità mancata prova di parzialità inutilizzabilità delle prove illecite

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALIHY FATIMA nato il 23/12/1970 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Falihy Fatima avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto: in relazione al ritenuto giudizio di responsabilità e alla configurabilità del concorso nella detenzione illecita contestata con l'imputazione ascrittR alla ricorrente ( primi due motivi di ricorso) adduce doglianze dirette ad una alternativa ricostruzione del fatto non supportata dalla specifica enucleazione di effettivi e decisivi travisamenti delle emergenze probatorie quando,per contro.la valutazione conformemente resa dai giudici del merito di entrambi i gradi di giudizio appare connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali; in relazione al mancato riconoscimento delle generiche, perché, anche sul punto, la sentenza non merita censure in quanto sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive 212:Zinffet così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; in relazione alla misura della pena irrogata, le censure prospettate risultano introdotte per la prima volta in sede di legittimità/atteso che l'appello non conteneva motivi devoluti alla Corte del merito in ordine al trattamento sanzionatorio; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 novembre 2023.