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Ordinanza — n. 6915/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic terms and irrelevant arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6915/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Mouilhi Abdelghani inadmissible on February 15, 2024. The court found the arguments generic and failed to address the specific facts regarding the alleged uniqueness of the offense versus the recognized continuous illegal acts. Consequently, the lower court's judgment was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible if it relies on generic terms and fails to substantiate its claims with decisive facts relevant to the defense.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic terms criminal procedure continuous acts procedural costs Corte di Cassazione substantive defense reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUILHI ABDELGHANI nato il 01/01/1982 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Mouilhi Abdelghani avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché in termini del tutto generici, adducendo travisamenti delle emergenze acquisite a tacer d'altro tutt'altro che decisivi rispetto all'assunto difensivo che dovrebbero sostenere (la rivendicata unicità del fatto in luogo delle diverse condotte illecite ritenute dai giudici del merito e avvinte dalla riconosciuta continuazione), replica una tesi difensiva all'evidenza manifestamente inconferente, stigmatizzata dalla sentenza gravata con considerazioni del tutto condivisibili (si veda il § 4.1.); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 novembre 2023.