Criminal appeal dismissed as inadmissible regarding sentencing determination due to sufficient statutory evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the contested sentencing decision was based on a correct and complete evaluation of statutory parameters. The appellant argued for a different punishment, but the court found the lower court's reasoning sufficient and logical regarding the drug quantity and intended use. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the costs of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal challenging a criminal sentence is inadmissible if the lower court's decision on the punitive measure is founded on a sufficient and non-illogical evaluation of the statutory commutation parameters.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMARCHIO SALVATORE nato a PATERNO' il 07/07/1973 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Tomarchio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché afferente alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata, ancor più considerando il modestissimo scarto applicato rispetto ai limiti edittali, appare fondata su una corretta e completa valutazione dei parametri di commisurazione dettati dall'ad 133, valutati con motivazione sufficiente e non illogica frutto di adeguato esame delle deduzioni difensive, non messa in crisi dal tenore del ricorso ( espressione peraltro di una situazione prospettica utile solo ad una suggestione logica, non potendosi affermare con certezza che parte della droga detenuta sarebbe stata necessariamente destinata al consumo personale e non al commercio illecito valorizzato senza distinzioni di sorta in sentenza) : rileho che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 novembre 2023.