Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6913/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on recidivism application due to sufficient lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6913/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's decision on recidivism was not subject to review. Although the appellant argued for a violation of law regarding recidivism, the appellate court provided sufficient and logical reasoning based on the defense's arguments. Consequently, the court held that the substantive judgment on this issue was not censurable and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal regarding the application of recidivism is inadmissible if the lower court's decision, though not explicitly labeled as a violation of law, is supported by sufficient and non-illogical reasoning and a proper examination of the defense's submissions, rendering the substantive judgment uncensurable.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidivism application inadmissible appeal sufficient reasoning substantive judgment censurable decision procedural costs Cassation review recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGGELLI JONATA nato a PRATO il 20/03/1981 avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Jonata Puggelli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché afferente alla applicazione della recidiva benché la sentenza impugnata, estranea a violazioni di legge con riguardo all'istituto in questione, sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 novembre 2023.