Cassation appeal dismissed as inadmissible for merely reproducing merits arguments already rejected by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were merely reproductions of arguments already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal. The lower court had correctly addressed the aggravating circumstance of a large quantity under Article 80 of the Tuscan Law, the sentence length, and other generic complaints. Consequently, the Court held that these issues were not suitable for review in the current stage of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when the grounds merely reproduce arguments already examined and rejected by the court of first instance or appeal, rendering the judgment of the merits non-censurable in this stage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZATA GIUSEPPE nato a LOCRI il 10/03/1970 avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Pizzata avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i motivi aggiunti ,con i quali si è ribadita la fondatezza del vizio contestato dal ricorso con riferimento alla aggravante dell'ingente quantità di cui all'ad 80 Tus); ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede con riguardo al riconoscimento dell'aggravante ex art. 80 citato ( facendo coerente e assorbente rilievo al rilevante scarto accertato tra il valore accertato e quello soglia individuato dalla giurisprudenza di questa Corte), alla misura della pena irrogata ( punto 2.3.) e alle generiche denegate ( punto 2.2.); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 novembre 202 3.