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Ordinanza — n. 6911/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding sentencing motivation and recidivism. The court rejected the appeal as the arguments did not match the specific grievances raised in the original judgment. The decision emphasizes that the lower court's reasoning on sentencing and recidivism was sufficient and logical. The appeal was declared inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6911/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Fabrizio Turina inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found that the grievances regarding the sentencing motivation were immediately refuted by the lower court's text, which provided sufficient and logical reasoning. Furthermore, other arguments concerning recidivism and the balancing of circumstances lacked specific correspondence to the grievances actually raised in the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible if the grievances raised do not specifically correspond to the grounds for the lower court's decision, particularly when the lower court's reasoning on sentencing and recidivism is already sufficient and logical.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing motivation recidivism balancing Article 616 c.p.p. specific grievances procedural costs Cassation review recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURINA FABRIZIO nato a PINEROLO il 10/11/1977 avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Fabrizio Turina avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto la doglianza legata alla motivazione spesa nel giustificare la misura della pena irrogata appare immediatamente smentita dal tenore della sentenza gravata che sul punto risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive mentre le altre censure che emergono dallo sviluppo argomentativo del ricorso ( non coerenti al tenore letterale della rubrica inerente all'unico motivo prospettato), afftti alla tenuta motivazionale delle decisioni rese in ordine alla recidiva e al bilanciamento tra circostanze non trovano puntuale e specifico riscontro tra i motivi devoluti dal gravame di merito ( ne' la difesa ne ha indicato i tratti pretermessi dalla Corte del merito); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 novembre 2023.