Cassation court dismisses appeal as facts are not reviewable at this stage of proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the contested facts were not reviewable at the stage of legality. The appellant argued that the lower court misinterpreted evidence and failed to apply specific non-punishability grounds, but the court found these arguments amounted to a partial reading of the record. Consequently, the court ruled that the judgment was not subject to review in this instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot review factual findings or the application of non-punishability grounds if the lower court's decision is based on sufficient and non-illogical reasoning.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QOLI IBRAHIM (CUI 02EVCQ8) nato il 24/04/1984 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Qoli Ibrahim avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto con il primo si contesta il giudizio di responsabilità adducendo un asserito travisamento probatorio ( quanto alle dichiarazioni del maresciallo Vulcano) che si risolve, di contro, in una lettura parziale e alternativa del dato, resa peraltro trascurando un effettivo e puntuale confronto critico con le più complesse valutazioni rese dalla Corte del merito, apprezzando globalmente le circostanze acquisite (oltre alle dette dichiarazioni, quelle del cessionario, lette alla luce delle immagini anche video acquisite e dellegfflati logiche offerte anche dalla successiva vicenda di cui al capo 1); con il secondo e con il terzo si contestano la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cp e la misura della pena irrogata quando, anche su tali punti la sentenza appare estranea a profili di violazione di legge oltre che sorretta 02259n da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 novembre 2023.