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Ordinanza — n. 6909/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for repeating merits already decided by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6909/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Eduardo Cataldo inadmissible. The sole ground of appeal challenged the lower court's assessment of recidivism, which the appellate court had already thoroughly examined and rejected with legally sound arguments. The court ruled that the appeal merely reiterated previously dismissed grievances without introducing new facts or legal issues, rendering it procedurally barred under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it merely repeats grievances already adequately examined and dismissed by the court of first instance with legally correct arguments, lacking any new factual or legal basis.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetition of grievances recidivism assessment Article 616 Code of Criminal Procedure merits already decided procedural bar Cassazione ordinanza motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALDO EDUARDO nato a LOCRI il 11/08/1966 avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Eduardo Cataldo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché con l'unico motivo di ricorso, diretto a contestare la valutazione resa in punto di riconoscimento della contestata recidiva, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 novembre 2023.