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Ordinanza — n. 6908/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as they re-litigate already decided facts with legally correct arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6908/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Ayoub Sadik and Jarmouni Khalid inadmissible. The court found that both appeals merely re-litigated issues already examined and rejected by the lower court with legally sound arguments. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible when they re-litigate facts and legal qualifications already decided by the court of first instance with correct reasoning, rendering the judgment non-censurable on this ground.

Parole chiave

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inadmissible appeals re-litigation of facts non-censurable judgment legal qualification court costs and fine circostanze attenuanti attitudine all'integrazione miglioramento della situazione nel paese d'origine

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AYOUB SADIK (CUI 05HWNXG) nato il 21/04/1998 JARMOUNI KHALID (CUI 052QMH5) nato il 01/01/1994 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letti i ricorsi proposti nell'interesse di Ayoub Sadik e Jarmouni Khalid avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché entrambe le impugnazioni replicano profili di censura vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede con riguardo alla diversa qualificazione dei fatti ( da ricondurre all'ipotesi di cui all'ad 73, comma 5, Tus in luogo di quella privilegiata dalla Corte del merito) prospettata dalla difesa di Jarmouni ( coerentemente smentita dal puntuale riferimento alle capacità di approvvigionamento e smercio della sostanza illecitamente commercializzata, valorizzate dalla Corte del merito nel ritenere le condotte a giudizio incompatibili con l'ipotesi di reato sollecitata dalla difesa) e in relazione al mancato riconoscimento delle generiche, contrastato dalla difesa di Ayoub ( facendo leva sul prolungato protrarsi delle condotte illecite contestate, diretto a rendere recessivi gli elementi valorizzati dalla difesa, già apprezzati nel determinare la misura della pena irrogata); rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'ad. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 novembre 2023.