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Ordinanza — n. 6907/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments already correctly evaluated by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6907/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the raised grounds merely reproduced arguments already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal. The lower court had correctly assessed the defendant's intent, the injuries inflicted, and the prerequisites for recidivism, finding no logical inconsistencies in its reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when the grounds raised are merely reproductions of arguments already adequately examined and rejected by the courts of first and second instance with legally correct and specific reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of merits Court of Cassation recidivism assessment procedural economy recidiva nell'infrazione impugnabilità della decisione di rinvio revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDI TOMMASO nato a FIRENZE il 28/12/1974 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Tommaso Baldi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche nel riscontrare il dolo della resistenza ascritta all'imputato e delle lesiont inferte alle persone offese, nel riscontrare i presupposti fondanti la ritenuta recidiva ed escludere quelli, di matrice positiva, diretti a sostenere il riconoscimento delle generiche, non puntualmente indicati dalla difesa nel contrastare con il gravame di merito la decisione di primo grado sul punto ( che coerentemente si fondava sulla presenza assorbente dei precedenti valorizzati anche a sostegno della contestata recidiva); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 novembre 2023.