Cassation appeal dismissed as merely reproductive of lower court rulings lacking new logical incongruences.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grievances raised were merely reproductive of issues already examined and rejected by the trial court. The appellant argued for a reinterpretation of evidence regarding emergency provisions, but the court found this amounted to an alternative reading rather than a demonstration of specific logical contradictions. Consequently, the appeal was rejected as it did not meet the strict requirements for a valid cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if it merely reproduces grievances already adjudicated by the lower courts without presenting new, manifest logical incongruences or specific distortions of the evidentiary record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HERAKH YOSSEF ( CUI 056D93L ) nato il 04/09/1992 avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Herakh Jossef avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché prospetta doglianze - meramente riproduttive dei profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito- che piuttosto che individuare effettive manifeste incongruenze logiche o contraddittorietà intrinseche del / motivare speso nel giustificare la lettura probatoria delle emergenze acquisite gear4.15§7a dai giudici del merito, si risolvono in una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti probatori; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 novembre 2023.