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Ordinanza — n. 6905/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as merely reproductive of lower court rulings lacking new logical incongruences.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6905/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grievances raised were merely reproductive of issues already examined and rejected by the trial court. The appellant argued for a reinterpretation of evidence regarding emergency provisions, but the court found this amounted to an alternative reading rather than a demonstration of specific logical contradictions. Consequently, the appeal was rejected as it did not meet the strict requirements for a valid cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if it merely reproduces grievances already adjudicated by the lower courts without presenting new, manifest logical incongruences or specific distortions of the evidentiary record.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reproductive grievances logical incongruences evidentiary distortion sindacato di legittimità testimonianza inattendibile dubbi sull'imparzialità difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HERAKH YOSSEF ( CUI 056D93L ) nato il 04/09/1992 avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Herakh Jossef avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché prospetta doglianze - meramente riproduttive dei profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito- che piuttosto che individuare effettive manifeste incongruenze logiche o contraddittorietà intrinseche del / motivare speso nel giustificare la lettura probatoria delle emergenze acquisite gear4.15§7a dai giudici del merito, si risolvono in una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti probatori; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 novembre 2023.