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Ordinanza — n. 6903/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits already decided with correct legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6903/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Fall Khadim inadmissible. The court found that the arguments raised were merely reproductions of issues already thoroughly examined and rejected by the lower courts with legally sound reasoning. Consequently, the judgment on the merits regarding recidivism and the application of the mitigation under Article 62(4) of the Penal Code could not be reviewed at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 62 n. 4 cp: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if the grounds merely reproduce issues already decided by the lower courts with correct legal arguments, rendering the merits judgment non-censurable.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of merits recidivism mitigation penalty Court of Cassation procedural bar legal reasoning recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
4 cp rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 62 n. 4 cp
art. 616 cod. proc. pen
4 cp rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL KHADIM (CUI 020SU65) nato il 12/10/1978 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Fall Khadim avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede sia in relazione alla ritenuta recidiva, sia con riguardo alla mancata applicazione dell'attenuante ex art 62 n. 4 cp rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 novembre 2023.