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Ordinanza — n. 6900/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits already decided by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6900/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the raised grounds were merely reproductions of issues already thoroughly examined and rejected by the trial and appellate courts. The lower courts had correctly assessed evidence, including witness credibility, and applied legal arguments that were coherent and free from logical inconsistencies. Consequently, the court ruled that these matters could not be re-evaluated in a legality proceeding, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when the grounds merely reproduce merits already decided by lower courts with legally correct and coherent arguments, rendering such evaluations non-reviewable in legality proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal legality proceeding repetition of merits non-reviewable decisions witness credibility costs of proceedings Cassation jurisdiction verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BISONO FERNANDEZ JUAN FRANCISCO nato a SANTIAGO( REP. DOMINICANA) il 17/02/1983 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Juan Francisco Bisono Fernandez avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità( in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche cosi da rendere le relative valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità sia in relazione alla valutazione del materiale probatorio acquisito e apprezzato a sostegno della ritenuta responsabilità (si veda alla pagina 7 in particolare con riguardo alla ritenuta attendibilità del teste Cuzzupè), sia in relazione alle generiche denegate ( si veda pagina 11) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 novembre 2023.