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Ordinanza — n. 6890/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as inadmissible due to lack of new grounds and improper re-reading of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6890/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Tuda Flamur and Celpica Artan inadmissible and ordered them to pay court costs. While Artan withdrew his appeal, the court rejected Flamur's arguments for failing to present new, decisive grounds or effectively challenge the lower court's factual findings. The decision rests on the principle that appeals in this jurisdiction cannot merely request an alternative reading of evidence already evaluated by the trial judges.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365, 366 c.p.p.; Appeals must present new and decisive grounds, and a request to re-read evidence already evaluated by the court of first instance does not constitute a valid ground for cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeals lack of new grounds re-reading of evidence cassation procedure factual findings trasmissione degli atti scambio di atti giuridici per via elettronica diritto di ritrasmissione

Disposizioni normative citate

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Art. 123, comma 1 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TUDA FLAMUR nato il 01/02/1971 CELPICA ARTAN nato il 30/01/1978 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letti i ricorsi proposti nell'interesse di Celpica Artan e Tuda Flamur avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che Celpica Artan ha rinunziato al ricorso con dichiarazione resa ai sensi dell'art.123, comma 1 cpp, comunicata anche a( difensore ai sensi do comma 2 bis della medesima disposizione e da questi sottoscritta e quindi trasmessa via pec a questa Corte; ritenuto che il ricorso di Tuda Flamur è inammissibile 'perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, piuttosto che addurre effettivi e decisivi travisamenti probatori sollecitano una rilettura alternativa del materiale probatorio apprezzato a / sostegno del giudizio di responsabilità riproducendo, peraltro, profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche e ciò anche in relazione alla misura della pena comminata per il fatto più grave, giustificata in termini tali da porre il relativo giudizio di merito al riparo da vizi prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. anche nei confronti del ricorrente rinunziante laddove la rinunzia non risulti in alcun modo giustificata, come nel caso di specie

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 novembre 2023.