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Ordinanza — n. 6748/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the petition instead of using a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6748/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Crispi Massimo inadmissible without formalities. The defendant personally drafted and signed the petition, violating the requirement that such documents must be signed by a registered defense attorney. The court ruled that the authentication of the signature by a lawyer does not cure this defect, as the act of appeal is inherently personal and requires professional representation.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 39 disp. att. cod. proc. pen.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if signed personally by the accused rather than by a registered defense attorney, as the authenticity of the signature does not substitute the mandatory requirement of professional representation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal signature defect registered defense attorney requirement Crispi Massimo appeal Corte di Cassazione ruling requisito della firma esame grafologico atto privo di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 39 disp. att. cod. proc. pen.
Law n. 103 del 2017
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
ritenuto pertanto, che va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
art. 613 cod. proc. pen
art. 39 disp. att. cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair Ahmed, Rv. 274636
pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair Ahmed, Rv. 274636).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISPI MASSIMO nato a NAPOLI il 15/10/1971 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIpato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto da Crispi Massimo é inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato; considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall'imputato, che lo ha personalmente redatto, è inammissibile, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto di impugnazione, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair Ahmed, Rv. 274636). ritenuto pertanto, che va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigli r-:e estensore Il Pre nte