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Ordinanza — n. 6746/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of substantive grounds in appellate settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6746/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Cosimo Damiano Piazzola inadmissible on procedural grounds. The appellant had previously waived substantive arguments regarding the sentence and conditions for acquittal through a settlement agreement in the appellate court. Consequently, the Court ruled that any cassation petition challenging these waived issues or the specific penalty determination was outside the permissible scope of review.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 615-bis c.p.p.: A waiver of substantive grounds in an appellate settlement limits the appellate court's cognition to non-waived issues, rendering subsequent cassation appeals based on waived matters inadmissible.

Parole chiave

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waiver of substantive grounds appellate settlement agreement cassation inadmissibility procedural waiver penalty determination review adeguamento della pena proporzionalità della pena piano di esecuzione delle pene

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
per l'effetto devolutivo dell'appello, limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non rinunciati; rilevato che in tema di concordato in appello è inammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 615-bis c.p.p.
278170); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 615 bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
per l'effetto devolutivo dell'appello, limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non rinunciati; rilevato che in tema di concordato in appello è inammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
che deduca motivi relativi a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 615 bis cod. proc. pen
278170); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 615 bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAZZOLLA COSIMO DAMIANO nato a CERIGNOLA il 07/11/1982 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIfrarcravvistr-affe-p-artTra udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; ; tA 1.LERIA 14 FEb 2024 ALI /) 111/1it1/11/ OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Piazzola Cosimo Damiano è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti; considerato, infatti, che la rinuncia ai motivi di merito con concordato sulla pena ex art.599 bis cod. proc. pen. per l'effetto devolutivo dell'appello, limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non rinunciati; rilevato che in tema di concordato in appello è inammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, R.v. 278170); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 615 bis cod. proc. pen. con procedura de plano e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consiglierie estensore Il Preit1ente