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Ordinanza — n. 6745/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity; court upheld lower court's finding of liability based on video evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6745/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal filed by Emanuele Fiorito inadmissible due to its generic nature and failure to contest the evidentiary assessment. The lower court had found the defendant liable based on video footage from a bar where the operator recognized him, a fact the appellate court supported with sufficient reasoning. The court rejected the appeal's repetitive arguments regarding lack of proof, ruling that the original judgment was properly grounded in the available evidence.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 377 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic or merely reiterative of the lower court's reasoning without providing new arguments to contest the factual evaluation.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal reiterative argument evidentiary assessment video evidence inadmissible appeal testimone anonimo identificazione forense agente di polizia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 377 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORITO EMANUELE nato a NARDO il 17/06/1982 avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Emanuele Fiorito è inammissibile per genericità nonché versato in fatto e diretto a contestare la valutazione probatoria su cui è fondata l'affermazione di responsabilità, invece, sorretta da congrua motivazione; considerato, infatti, che il motivo è meramente reiterativo, in quanto ripropone la tesi della mancanza di prova e di un valido riconoscimento dell'imputato da parte del verbalizzante, respinta dai giudici di merito in base all'annotazione, dalla quale era desumibile l'avvenuto riconoscimento dell'imputato, ripreso dalle telecamere presenti in un bar e noto all'operante (pag. 3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere,estensore Il Pr dente