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Ordinanza — n. 6744/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeals as inadmissible due to genericity and manifest unfoundedness of arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6744/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by two co-defendants inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The appellants argued that the appellate court failed to consider their partial incapacity to understand or will, citing Article 89 of the Penal Code, and requested a more favorable balancing of circumstances for the co-defendant. The court rejected these claims as merely reiterative of previously examined and dismissed arguments, noting the defendants were lucid, admitted responsibility, and no one reported mental issues at the time of the crime.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 89 cod. pen.; Appeals are inadmissible if they are generic and manifestly unfounded, as they merely reiterate censure already examined and motivatedly rejected in the lower judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility generic and unfounded grounds partial incapacity to understand Article 89 Penal Code reiterative arguments rejection attenuazione della pena errore nella commisurazione della pena reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 89 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI SILVIO GIUSEPPE PASQUALE nato a LATINA il 03/07/1988 DI SILVIO FERDINANDO PUPETTO nato a LATINA il 15/07/1989 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Di Silvio Giuseppe Pasquale e Di Silvio Ferdinando Pupetto sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativi di censure già esaminate e motivatamente disattese in sentenza; considerato, infatti, che ai rilievi formulati nell'interesse di Di Silvio Giuseppe Pasquale, dirette a censurare l'omessa considerazione delle documentate condizioni di parziale incapacità di intendere e di volere dell'imputato e la mancata applicazione della diminuente di cui all'art.89 cod. pen. i giudici di appello hanno offerto congrua e lineare motivazione, rilevando la generica prospettazione del tema nei due gradi di giudizio e la circostanza che nessuno dei numerosi presenti al fatto aveva riferito di problemi psichici o dello stato di alterazione mentale dell'imputato, invece, descritto come lucido e determinato, che aveva anche ammesso le proprie responsabilità (v. pag. 5 e 7); rilevato che anche il motivo proposto per il coimputato è generico e manifestamente infondato nonché non consentito, risolvendosi nella richiesta di un più favorevole bilanciamento tra circostanze, escluso con puntuale motivazione e completa valutazione di tutte le peculiarità del grave episodio e della sommossa innescata dalla condotta degli imputati (pag.6); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere estensore Il Preiden