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Ordinanza — n. 6742/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and unfounded due to lack of offensiveness in minor detention breach.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6742/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Paolo Laudadio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Laudadio argued that his brief detention breach lacked sufficient offensiveness because he had no intent to evade controls and only sought to buy wine. The court rejected this, noting the lower court already assessed the act's triviality and the futility of his justification.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and manifestly unfounded, particularly when the lower court has already provided sufficient reasoning on the lack of offensiveness and the minor nature of the breach.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic and unfounded lack of offensiveness detention breach court costs and fine aiuto all'evasione di detenuti eccezione di illegalità inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAUDADIO PAOLO nato a ROMA il 18/05/1967 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Laudadio Paolo è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, risultando meramente reiterativo e oppositivo a fronte della congrua motivazione resa in sentenza, fondata sulla valutazione complessiva delle modalità del fatto; considerato, infatti, che i giudici hanno escluso la minima offensività del fatto, secondo la difesa desumibile dalla mancanza di volontà di eludere i controlli e dalla breve durata dell'allontanamento, rilevando la futilità del motivo e l'inidoneità della giustificazione addotta (acquistare una bottiglia di vino) ad integrare la particolare tenuii:à dell'offesa, essendo irrilevante il proposito di rientrare nel luogo di detenzione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigligré estensore Il Pr s"dent€