Cassation appeal dismissed for genericity and manifest unfoundedness due to complete first-instance reasoning on sentencing and recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Teodorof Florin Robert inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant's argument was rejected as merely reiterative because the Court of Appeal had already provided complete reasoning regarding the deviation from the statutory minimum sentence. The court emphasized that the first instance correctly justified the harsher penalty based on the gravity of the crime, violent conduct, and the defendant's history of recidivism and violent tendencies.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and manifestly unfounded, particularly when the lower court has already provided complete and sufficient reasoning on the contested issues of sentencing and recidivism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TEODOROF FLORIN ROBERT nato il 07/05/1986 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Teodorof Florin Robert è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza a fronte della completa motivazione resa in sentenza in relazione al trattamento sanzionatorio e alla recidiva contestata e ritenuta; considerato, infatti, che il motivo è meramente reiterativo e che la Corte ha ritenuto giustificato lo scostamento dal minimo edittale in ragione della gravità del fatto, delle violente modalità della condotta e della negativa personalità dell'imputato, gravato da numerose condanne per reati connotati dal ricorso alla violenza, giustificativi della recidiva contestata, deponendo per la perdurante inclinazione alla violenza e per la pericolosità dell'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere eSt'ensore Il Presidente