Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and unfounded grounds regarding crime severity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Hablani Noura inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments generic and manifestly unfounded because they merely reiterated previously rejected claims about the minor nature of the offense and the lack of general mitigating circumstances. Specifically, the court noted that the defendant's repeated evasion acts for trivial reasons demonstrated a high level of intent, negating any claim of occasional behavior or leniency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic or manifestly unfounded grounds, such as reiterating already decided points on the intensity of intent or denial of mitigating factors based on prior criminal record, render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HABLANI NOURA nato a LATINA il 12/10/1992 avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; t OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Hablani Noura sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza a fronte della congrua motivazione resa in sentenza; considerato, infatti, che il primo motivo è meramente reiterativo, in quanto ripropone la tesi della particolare tenuità del fatto, esclusa con motivazione adeguata, in ragione delle peculiarità del caso concreto e, in particolare, della ripetitività delle condotte di evasione per futili motivi, che ne escludevano l'occasionalità e l'estemporaneità, deponendo, anzi, per la totale indifferenza e insofferenza verso i provvedimenti cautelari applicati (pag. 2), quindi, con incidenza sull'intensità del dolo; rilevato che anche il secondo motivo è inammissibile, atteso che le attenuanti generiche possono essere legittimamente negate anche solo alla luce dei precedenti penali dell'imputato (Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv. 268411); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 4. ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consig