Cassation appeal dismissed for genericity and manifest unfoundedness regarding sentence reduction and conduct gravity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Berrett Gabriele inadmissible due to genericity and manifest unfoundedness. The appellant argued for leniency based on the minor nature of the offense and requested a specific reduction of the penalty under Article 385, paragraph 4 of the Penal Code. The court rejected these claims because the lower court already provided adequate reasoning regarding the gravity of the conduct and the duration of unauthorized absence, rendering the appeal's arguments merely repetitive and unjustified.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385, comma 4, cod. pen.; Art. 366, comma 1, c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and manifestly unfounded, particularly when it constitutes an unjustified criticism of the judge's discretionary power regarding sentence reduction in light of the gravity of the conduct.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERETTI GABRIELE nato a CATANIA il 02/10/1986 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Berett Gabriele, ribaditi nella memoria depositata, sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza a fronte della completa motivazione resa in sentenza; considerato, infatti, che il primo motivo è meramente reiterativo, in quanto ripropone la tesi della particolare tenuità del fatto, esclusa con motivazione adeguata, in ragione delle peculiarità del caso concreto e, in particolare, della gravità della condotta e della durata dell'allontanamento, ingiustificato e non autorizzato (pag. 2-3); rilevato che anche il secondo motivo è inammissibile, risolvendosi in una ingiustificata censura al potere discrezionale del giudice in ordine al quantum della riduzione di pena applicata per l'attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen., a fronte del rilievo attribuito alla gravità della condotta e alla negativa personalità dell'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliele estensore Il Presidente