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Ordinanza — n. 6737/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to genericity and manifest unfoundedness of reiterated lack of intent argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6737/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Wang Xiaolei's appeal inadmissible for genericity and manifest unfoundedness. The appellant argued for a lack of intent regarding a delay, but the court found this thesis merely reiterative of a previously decided fact pattern. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded, particularly when they merely reiterate a thesis already rejected with adequate motivation based on verified factual circumstances.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds manifest unfoundedness reiterative thesis lack of intent procedural costs Corte di Cassazione ritardo scusabile

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WANG XIAOLEI nato il 29/05/1991 avverso l'ordinanza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Wang Xiaolei è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza a fronte della puntuale motivazione resa in sentenza; considerato, infatti, che il motivo è meramente reiterativo, in quanto ripropone la tesi della mancanza di dolo già respinta in sentenza con adeguata motivazione, fondata sulle circostanze di fatto verificate dagli operanti, idonee ad escludere che il ritardo fosse dovuto a un caso fortuito (pag.3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere estensore I Pre idente