Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to genericity and lack of logical reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Malasquez Taype Cynthia Giuliana inadmissible and ordered her to pay court costs. The appellant challenged the second-instance sentence regarding the severity of the penalty imposed for international drug trafficking. The court rejected the arguments as generic and unsupported, noting that the lower court's reasoning was exhaustive and justified the deviation from the statutory minimum based on the gravity of the facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is generic or manifestly unfounded, particularly when the lower court has provided exhaustive reasoning for the penalty determination and the appeal merely seeks a new evaluation of congruity without demonstrating arbitrariness or illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALASQUEZ TAYPE CYNTHIA GIULIANA nato il 06/03/1989 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Malasquez Taype Cynthia Giuliana è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza a fronte della completa e esaustiva motivazione resa in sentenza in punto di determinazione della pena, rispettando i criteri indicati nella sentenza rescindente (v. pag. 8 e 9 ove si giustifica lo scostamento dal minimo edittale in ragione della gravità dei fatti, inseriti in un traffico internazionale di stupefacenti, e si dà conto dei criteri seguiti per il calcolo della pena); ritenuta inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere,,estensore ., Il Pre te