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Ordinanza — n. 6734/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to genericity, failure to raise issues on appeal, and lack of prescription defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6734/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Puggioni inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the arguments generic and unproven, noting the appellant had previously failed to raise specific issues regarding his absence from the SERD location during the relevant period. Furthermore, the defense of prescription was rejected because it did not account for the recidivism aggravation, which the lower court had properly addressed.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they are generic, manifestly unfounded, or fail to raise issues not properly devolved to the appellate court's cognition.

Parole chiave

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inadmissibility genericity failure to raise on appeal prescription recidivism Cassation appeal dismissal court costs and fine reiterazione di reati penali guida recidiva in stato di ebbrezza restituzione del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGGIONI SALVATORE nato a PORTO TORRES il 25/05/1970 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Puggioni Salvatore sono inammissibili sia per genericità e manifesta infondatezza sia perché non dedotti in appello; considerato, infatti, che il primo motivo è merarnente reiterativo, in quanto ripropone la tesi della mancanza di dolo già respinta in sentenza con adeguata motivazione, risultando specificato l'obbligo di permanere in casa nel verbale di esecuzione in atti ed accertato che anche nei giorni precedenti al fatto si era allontanato per recarsi in direzione diversa rispetto alla sede del SERD (pag. 4); rilevato che anche il secondo e il terzo motivo sono inammissibili perché non dedotti in appello, non potendo essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745); considerata, peraltro, la manifesta infondatezza dell'eccepita prescrizione del reato, che non tiene conto dell'incidenza sul calcolo del termine di prescrizione della recidiva pluriaggravata contestata e ritenuta benché neutralizzata dal bilanciarnento con le attenuanti riconosciute; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consiglieré'estensore Il Pfesidtnte