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Ordinanza — n. 6732/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally drafted and signed the petition without a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6732/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Abdoulhouda Jallal inadmissible due to procedural defects. The defendant personally drafted and signed the petition, violating the requirement that such documents be signed by a qualified defense lawyer. Consequently, the court dismissed the appeal without formalities and ordered the defendant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals, memorials, and new grounds must be signed by a defense lawyer registered on the special roll of the Court of Cassation; failure to comply renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal drafting of petition qualified defense lawyer requirement special roll of the court procedural defect dismissal misura di contenzione ammende per infrazione procedurale procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Law n. 103 of 2017
art. 613 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABOULHOUDA JALLAL nato a AOSTA il 14/12/1993 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO_ dato avviso alle parti - udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto da Abdoulhouda Jallal é inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato; considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall'imputato, che lo ha personalmente redatto, è inammissibile; ritenuto che va quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere-estensore Il Prej.ente