Cassation appeal dismissed for genericity and manifest unfoundedness due to complete sentencing motivation in lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Daniele Caffarella inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Caffarella challenged the second-instance sentence, arguing it lacked logical reasoning or arbitrary discretion, but the lower court had already provided exhaustive motivation anchoring the penalty to the statutory minimum. The court rejected these grounds as generic and manifestly unfounded, citing established precedent that prevents a new evaluation of sentencing congruity when the original decision is fully reasoned.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic or manifestly unfounded, particularly when the lower court's sentencing decision is fully motivated and anchored in statutory minimums, precluding a new evaluation of congruity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAFFARELLA DANIELE nato a GENOVA il 19/05/1979 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CR[SCUOLO; A, OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Caffarella Daniele è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza a fronte della completa e esaustiva motivazione resa in sentenza in punto di determinazione della pena, ove si chiarisce che la stessa è ancorata al minimo edittale (v. pag. 3); ritenuta inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere stensore Il Presidente