Italian court dismisses appeal as inadmissible due to genericity and manifest unfoundedness of arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal by Pani Marco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the arguments generic and manifestly unfounded because they merely reiterated the defense without addressing the specific reasoning of the lower court. The judges noted that the appellant's claim regarding false accusations was already thoroughly refuted by evidence showing his presence at the relevant transport control.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must be specific and well-founded; generic or manifestly unfounded arguments that merely repeat prior defenses without engaging the lower court's reasoning result in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANI MARCO nato a SASSARI il 05/03/1986 avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Pani Marco sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativi e diretti a contestare la motivazione in punto di affermazione della responsabilità, senza tener conto della puntuale e congrua motivazione resa dai giudici di merito; rilevato, infatti, che il ricorso ripropone la tesi difensiva, già disattesa con argomentazioni logiche, coerenti e esaustive, dai giudici di merito, attribuendo decisivo rilievo alla convergenza di elementi identificativi del ricorrente quale autore della falsa denuncia, emergenti da una pluralità di fonti dichiarative e dalla conferma proveniente dalla relazione del luogotenente Denegri, acquisita su accordo delle parti, attestante la presenza del Pani all'atto del controllo del mezzo di trasporto condotto dai suoi ex colleghi di lavoro, falsamente accusati di trasportare oli esausti di provenienza furtiva (v. pag. da 8 a 10 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere e