Italian court dismisses appeal as inadmissible due to genericity and manifest unfoundedness of arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Roberto Carafa inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Carafa argued that the lower courts failed to properly address his defense regarding the lack of intent (dolus) in the theft case, specifically contesting the timing of the vehicle seizure notice. The court rejected this as merely repetitive and unsupported by new evidence, ruling that the first-instance judgments were sufficiently motivated and logical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic or manifestly unfounded appeals reiterating rejected defenses without new arguments are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARAFA ROBERTO nato a NARDO il 11/11/1967 avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Carafa Roberto sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativi e diretti a contestare la motivazione in punto di affermazione della responsabilità per mancanza di dolo, senza tener conto della congrua motivazione resa dai giudici di merito; rilevato, infatti, che il ricorso ripropone la tesi difensiva della mancanza di dolo, già disattesa in entrambi i gradi di giudizio con argomentazioni logiche e corrette, attribuendo decisivo rilievo alla tempistica di presentazione della denuncia di furto dell'autovettura, solo successiva alla notifica del provvedimento di confisca, all'accertamento negativo e alla convocazione presso i CC (v. pag. 2-3 sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere estensore Il Pkeidente