Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic and unfounded grounds lacking specific legal censure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Romano Antonio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant's arguments were deemed merely repetitive and generic, failing to articulate specific censure against the lower court's finding of responsibility or denial of general mitigating circumstances. The court rejected claims of erroneous evidence evaluation because they did not address the factual basis derived from the operator's statements or provide concrete legal objections.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic complaints regarding evidence evaluation or the denial of mitigating circumstances without concrete legal censure render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO ANTONIO nato a CASARANO il 23/06/1(.383 avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Romano Antonio sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativi e diretti a contestare la motivazione in punto di affermazione della responsabilità e di diniego delle attenuanti generiche senza, tuttavia, articolare specifiche censure; rilevato che il ricorso si limita a lamentare l'errata valutazione delle prove e l'omessa risposta alle giustificazioni addotte in termini assolutamente generici, trascurando che l'affermazione di responsabilità è fondata sulle dichiarazioni dell'operante che vide l'imputato sulla pubblica via, intento a parlare con altra persona (pag.1), e che è congruamente giustificato il diniego delle attenuanti generiche in mancanza di elementi positivamente valutabili (pag. 2); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere estensore Il Pr s.clente