Criminal appeal dismissed for genericity and manifest unfoundedness due to mere repetition of defense arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Serafino Pizzuto inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellate court had correctly disregarded the defendant's version of events in favor of the factual description provided by law enforcement regarding the escape and dangerous driving. The court rejected the appeal because it merely reiterated these arguments without presenting new grounds or a valid alternative reading of the facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and manifestly unfounded, as it merely reiterates arguments already considered by the lower court without offering a new legal or factual basis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZUTO SERAFINO nato a GELA il 11/04/1975 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Pizzuto Serafino è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativo e diretto a proporre una lettura alternativa del fatto, non consentita a fronte della motivazione corretta e completa resa in sentenza; rilevato, infatti, che la Corte di appello ha dato atto della versione difensiva dell'imputato (pag.2), ma l'ha motivatamente disattesa in base alla puntuale descrizione delle modalità della fuga e della pericolosità della condotta di guida, riferita dagli operanti e idonea ad integrare l'elemento oggettivo del reato (pag. 1 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere estensore Il Pr,ésiente